lunedì 11 gennaio 2010
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ED ATTUALITA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO
TRIBUNALE DI CATANIA, Decreto 26 febbraio 2009: non può essere nominato un amministratore di sostegno in favore di una persona perfettamente lucida e sana, solo per l'eventualià che, in futuro, possa stare male.
mercoledì 23 dicembre 2009
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TENORE DI VITA DEL CONIUGE ONERATO
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 17 giugno 2009, n. 14081: ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento ad uno dei coniugi occorre considerare, non solo le maggiori spese derivanti dalla separazione, ma anche il diritto del coniuge astrattamente onerato di mantenere lo stesso tenore di vita goduto prima della separazione.
lunedì 21 dicembre 2009
DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE PER LA MOGLIE DI GIOVANE ETA’ LA QUALE POTREBBE IPOTETICAMENTE CERCARSI UN LAVORO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 11 novembre 2009, n. 23906
Svolgimento del processo
1. B.L. con ricorso 30 settembre 1999 chiedeva al tribunale di Messina di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con N.A. nel settembre 1991. La N. si costituiva chiedendo un assegno divorzile.
Il tribunale accoglieva la domanda liquidando in favore della convenuta un assegno divorzile di Euro 650,00, mensili. Il B. proponeva appello avverso tale sentenza, contestando l'esistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno e, comunque, la sua misura. La Corte di appello di Messina, con sentenza 7 novembre 2005, riduceva l'assegno ad Euro 450,00 mensili.
Il B., con ricorso a questa Corte notificato il 13 luglio 2006 alla N., ha impugnato tale sentenza, proponendo tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, deducendosi che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l'assegno di divorzio alla controparte, ancora in giovane età e separata sin dal 1995, non avendo questa dato la prova dell'impossibilità obbiettiva di procurarsi mezzi adeguati di vita, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione reddituale e gli attestati di disoccupazione e non essendo state provate le patologie allegate a sostegno della domanda.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e vizi motivazionali in relazione alla misura dell'assegno, che sarebbe stato liquidato senza tenere conto dei criteri di quantificazione stabiliti da tale norma e con motivazione incongrua, avendo la Corte riconosciuto la breve durata del matrimonio, un minimo di capacità reddituale della controparte e le necessità economiche del ricorrente in relazione all'essersi formato una nuova famiglia, che assorbono i suoi aumenti di reddito.
1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) .
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell'assegno, il Giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).
Inoltre può dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall'art. 5, potendo così giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).
Quanto, poi, all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto si deve trattare d'impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169).
I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati.
1.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta applicazione di tali principi ed ha adeguatamente motivato, in relazione ai redditi di ciascun coniuge e - con valutazione pertanto incensurabile nel merito in sede di giudizio di legittimità - alle concrete possibilità di lavoro del coniuge richiedente l'assegno (ritenute molto scarse nel contesto sociale in cui vive e senza che risulti abbia rifiutato occasioni lavorative), sia l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente l'assegno, sia la misura di esso, prendendo in considerazione per un verso l'evoluzione in positivo dei redditi dell'odierno ricorrente, per altro verso la circostanza che egli si sia formato una nuova famiglia ed abbia avuto tre figli, per tale ragione riducendo l'assegno rispetto a quello di separazione.
I motivi, pertanto, risultano infondati.
2. Con il terzo motivo si censura, in relazione all'art. 92 c.p.c., la condanna del ricorrente a metà delle spese del giudizio, con compensazione dell'altra metà. Si deduce al riguardo che la condanna doveva essere pronunciata a carico dell'altra parte o, quanto meno, le spese dovevano essere compensate per intero.
Anche tale motivo è infondato, essendo il ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di appello e dovendo quindi essere condannato alle spese ex art. 91 c.p.c., nè potendosi censurare in questa sede la misura della compensazione disposta dal giudice di merito.
Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione della sentenza dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi di B.L. e N.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009.
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 11 novembre 2009, n. 23906
Svolgimento del processo
1. B.L. con ricorso 30 settembre 1999 chiedeva al tribunale di Messina di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con N.A. nel settembre 1991. La N. si costituiva chiedendo un assegno divorzile.
Il tribunale accoglieva la domanda liquidando in favore della convenuta un assegno divorzile di Euro 650,00, mensili. Il B. proponeva appello avverso tale sentenza, contestando l'esistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno e, comunque, la sua misura. La Corte di appello di Messina, con sentenza 7 novembre 2005, riduceva l'assegno ad Euro 450,00 mensili.
Il B., con ricorso a questa Corte notificato il 13 luglio 2006 alla N., ha impugnato tale sentenza, proponendo tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, deducendosi che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l'assegno di divorzio alla controparte, ancora in giovane età e separata sin dal 1995, non avendo questa dato la prova dell'impossibilità obbiettiva di procurarsi mezzi adeguati di vita, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione reddituale e gli attestati di disoccupazione e non essendo state provate le patologie allegate a sostegno della domanda.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e vizi motivazionali in relazione alla misura dell'assegno, che sarebbe stato liquidato senza tenere conto dei criteri di quantificazione stabiliti da tale norma e con motivazione incongrua, avendo la Corte riconosciuto la breve durata del matrimonio, un minimo di capacità reddituale della controparte e le necessità economiche del ricorrente in relazione all'essersi formato una nuova famiglia, che assorbono i suoi aumenti di reddito.
1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) .
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell'assegno, il Giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).
Inoltre può dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall'art. 5, potendo così giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).
Quanto, poi, all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto si deve trattare d'impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169).
I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati.
1.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta applicazione di tali principi ed ha adeguatamente motivato, in relazione ai redditi di ciascun coniuge e - con valutazione pertanto incensurabile nel merito in sede di giudizio di legittimità - alle concrete possibilità di lavoro del coniuge richiedente l'assegno (ritenute molto scarse nel contesto sociale in cui vive e senza che risulti abbia rifiutato occasioni lavorative), sia l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente l'assegno, sia la misura di esso, prendendo in considerazione per un verso l'evoluzione in positivo dei redditi dell'odierno ricorrente, per altro verso la circostanza che egli si sia formato una nuova famiglia ed abbia avuto tre figli, per tale ragione riducendo l'assegno rispetto a quello di separazione.
I motivi, pertanto, risultano infondati.
2. Con il terzo motivo si censura, in relazione all'art. 92 c.p.c., la condanna del ricorrente a metà delle spese del giudizio, con compensazione dell'altra metà. Si deduce al riguardo che la condanna doveva essere pronunciata a carico dell'altra parte o, quanto meno, le spese dovevano essere compensate per intero.
Anche tale motivo è infondato, essendo il ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di appello e dovendo quindi essere condannato alle spese ex art. 91 c.p.c., nè potendosi censurare in questa sede la misura della compensazione disposta dal giudice di merito.
Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione della sentenza dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi di B.L. e N.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009.
ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO DIVORZILE DOPO UN MATRIMONIO DURATO UNA SETTIMANA
Cassazione civile , sez. I, 04 febbraio 2009, n. 2721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO 14, presso l'avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LOSAVIO DANIELA, giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, 2290 VIA C.
POMA 2 presso l'avvocato TROILO GREGORIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato STOCCHI LUPOI EDDA, giusta procura in calce al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 25/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2008 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
uditi, per il ricorrente, l'Avvocato MENDICINI MARIO e LO SAVIO
DANIELA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato TROILO GREGORIO, per
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità ex
art. 372 c.p.c., dei documenti prodotti; per l'accoglimento del primo
motivo del ricorso e per l'assorbimento o il rigetto degli altri
motivi.
Inizio documento
Fatto
Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. F.A. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il (OMISSIS) con M.F., allegando la mancata consumazione, della L. 1 Dicembre 1970, n. 898, ex art. 3, comma 2, lett. F), (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi;
e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.
Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del matrimonio e contestava i fatti ex adverso allegati. In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Dopo l'assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Bologna, con sentenza 29 Dicembre 2004, in accoglimento dalla domanda, dichiarava la cessazione degli effetti civili della L. n. 898 del 1970, ex art. 3, comma 2, lett. F), e rigettava la domanda di assegno divorzile, in considerazione della brevità estrema della convivenza e della mancanza di prova del tenore di vita goduto. Condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25 Maggio 2005, poneva a carico del F. un assegno divorzile di Euro 250,00, mensili con decorrenza dalla data della decisione, e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.
Motivava - che era da condividere l'accertamento dell'inconsumazione del matrimonio operato dal Tribunale di Bologna sulla scorta di risultanze probatorie e di presunzioni correttamente desunte;
- che, per contro il diniego dell'assegno divorzile era stato erroneamente fondato sulla brevità estrema della convivenza e sulla mancanza di prova del relativo tenore di vita: circostanze inidonee, alla luce della disparità di reddito documentata, ad escludere il diritto della M., di cui non era stato provato il denunziato intento utilitaristico nel contrarre matrimonio;
- che peraltro la brevità del rapporto di coniugio influiva sull'entità dell'assegno, determinato in Euro 250,00, da rivalutare annualmente.
Avverso la sentenza notificata il 24 Giugno 2005 proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 ottobre 2005, il F., deducendo 1) la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia perchè la M. non aveva assolto l'onere della prova della propria impossidenza e della inadeguatezza dei suoi mezzi economici a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
2) la carenza e contraddittorietà della motivazione laddove si affermava che il F. fosse proprietario di un appartamento con garage, che invece aveva alienato, come risultava dai moduli per denuncia dei redditi prodotti;
3) il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione giacchè in quest'ultima il diritto all'assegno divorzile era fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non ricorrendo ragioni per retrodatarlo alla proposizione della domanda, laddove nel dispositivo esso aveva decorrenza dalla data della decisione.
Resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria la M..
All'udienza del 17 Dicembre 2008, il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Inizio documento
Diritto
Deve essere dichiarata, in via preliminare di rito, l'irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del F., senza la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 372 c.p.c., comma 1.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Bologna non si è limitata a contestare il criterio della estrema brevità della convivenza familiare adottato dal giudice di primo grado di Bologna, ma si è altresì soffermata sull'analisi della adeguatezza, o no, dei mezzi della M., raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione: in tal modo, pervenendo alla conclusione, correttamente motivata sulla base della sensibile disparità dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto al divorzio.
Nè ha omesso, comunque, di apprezzare la breve durata del matrimonio, liquidando l'assegno divorzile in misura assai inferiore al petitum.
Non vi sono lacune o vizi logici nell'impianto argomentativo della sentenza, contestato dal ricorrente sulla base di valutazioni difformi delle risultanze istruttorie, aventi natura di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.
Con il secondo motivo il F. censura la carenza e contraddittorietà della motivazione nell'accertamento del suo diritto di proprietà di un appartamento con garage, che invece aveva alienato.
Il motivo è inammissibile, involgendo accertamenti di fatto in nessun modo sindacabili in questa sede; tanto meno mediante la disamina di documenti, del tutto preclusa nel giudizio di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all'art. 372 c.p.c..
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione nella decorrenza del diritto all'assegno divorziale.
Anche questa doglianza è infondata.
Non c'è contraddizione tra la formula sintetica del dispositivo, che fa riferimento alla data della decisione, e la motivazione, incentrata sul diniego della richiesta retrodatazione dell'assegno all'edictio actionis, cui è riconoscibile, senza alcuna forzatura letterale, funzione integrativa laddove precisa il dies a quo, facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della decisione.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
Inizio documento
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO 14, presso l'avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LOSAVIO DANIELA, giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, 2290 VIA C.
POMA 2 presso l'avvocato TROILO GREGORIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato STOCCHI LUPOI EDDA, giusta procura in calce al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 25/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2008 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
uditi, per il ricorrente, l'Avvocato MENDICINI MARIO e LO SAVIO
DANIELA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato TROILO GREGORIO, per
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità ex
art. 372 c.p.c., dei documenti prodotti; per l'accoglimento del primo
motivo del ricorso e per l'assorbimento o il rigetto degli altri
motivi.
Inizio documento
Fatto
Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. F.A. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il (OMISSIS) con M.F., allegando la mancata consumazione, della L. 1 Dicembre 1970, n. 898, ex art. 3, comma 2, lett. F), (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi;
e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.
Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del matrimonio e contestava i fatti ex adverso allegati. In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Dopo l'assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Bologna, con sentenza 29 Dicembre 2004, in accoglimento dalla domanda, dichiarava la cessazione degli effetti civili della L. n. 898 del 1970, ex art. 3, comma 2, lett. F), e rigettava la domanda di assegno divorzile, in considerazione della brevità estrema della convivenza e della mancanza di prova del tenore di vita goduto. Condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25 Maggio 2005, poneva a carico del F. un assegno divorzile di Euro 250,00, mensili con decorrenza dalla data della decisione, e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.
Motivava - che era da condividere l'accertamento dell'inconsumazione del matrimonio operato dal Tribunale di Bologna sulla scorta di risultanze probatorie e di presunzioni correttamente desunte;
- che, per contro il diniego dell'assegno divorzile era stato erroneamente fondato sulla brevità estrema della convivenza e sulla mancanza di prova del relativo tenore di vita: circostanze inidonee, alla luce della disparità di reddito documentata, ad escludere il diritto della M., di cui non era stato provato il denunziato intento utilitaristico nel contrarre matrimonio;
- che peraltro la brevità del rapporto di coniugio influiva sull'entità dell'assegno, determinato in Euro 250,00, da rivalutare annualmente.
Avverso la sentenza notificata il 24 Giugno 2005 proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 ottobre 2005, il F., deducendo 1) la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia perchè la M. non aveva assolto l'onere della prova della propria impossidenza e della inadeguatezza dei suoi mezzi economici a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
2) la carenza e contraddittorietà della motivazione laddove si affermava che il F. fosse proprietario di un appartamento con garage, che invece aveva alienato, come risultava dai moduli per denuncia dei redditi prodotti;
3) il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione giacchè in quest'ultima il diritto all'assegno divorzile era fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non ricorrendo ragioni per retrodatarlo alla proposizione della domanda, laddove nel dispositivo esso aveva decorrenza dalla data della decisione.
Resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria la M..
All'udienza del 17 Dicembre 2008, il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
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Diritto
Deve essere dichiarata, in via preliminare di rito, l'irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del F., senza la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 372 c.p.c., comma 1.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Bologna non si è limitata a contestare il criterio della estrema brevità della convivenza familiare adottato dal giudice di primo grado di Bologna, ma si è altresì soffermata sull'analisi della adeguatezza, o no, dei mezzi della M., raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione: in tal modo, pervenendo alla conclusione, correttamente motivata sulla base della sensibile disparità dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto al divorzio.
Nè ha omesso, comunque, di apprezzare la breve durata del matrimonio, liquidando l'assegno divorzile in misura assai inferiore al petitum.
Non vi sono lacune o vizi logici nell'impianto argomentativo della sentenza, contestato dal ricorrente sulla base di valutazioni difformi delle risultanze istruttorie, aventi natura di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.
Con il secondo motivo il F. censura la carenza e contraddittorietà della motivazione nell'accertamento del suo diritto di proprietà di un appartamento con garage, che invece aveva alienato.
Il motivo è inammissibile, involgendo accertamenti di fatto in nessun modo sindacabili in questa sede; tanto meno mediante la disamina di documenti, del tutto preclusa nel giudizio di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all'art. 372 c.p.c..
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione nella decorrenza del diritto all'assegno divorziale.
Anche questa doglianza è infondata.
Non c'è contraddizione tra la formula sintetica del dispositivo, che fa riferimento alla data della decisione, e la motivazione, incentrata sul diniego della richiesta retrodatazione dell'assegno all'edictio actionis, cui è riconoscibile, senza alcuna forzatura letterale, funzione integrativa laddove precisa il dies a quo, facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della decisione.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
Inizio documento
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009
ELUSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DOVERI DEL GENITORE AFFIDATARIO
CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - Sentenza 6 luglio 2009, n. 27995: rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l'altra figura genitoriale, perché entrambi i genitori sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
SEPARAZIONE PERSONALE ED INTERVENTO DEI NONNI
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Sentenza 16 ottobre 2009, n. 22081: il minore, sebbene titolare del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale, non è parte del giudizio di separazione dei coniugi, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni richieste dalla legge per l'intervento ad adiuvandum coltivato dai nonni.
domenica 20 dicembre 2009
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE ED AUDIZIONE OBBLIGATORIA DEI FIGLI MINORI
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - Sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238: nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione è obbligatoria l'audizione del figlio minore, salvo che il giudice motivi adeguatamente le ragioni del mancato ascolto.
Nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguardanti l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori, dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa.
Nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguardanti l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori, dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa.
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